Il punto su voucher e lavoro occasionale

Tra il 2017 e il 2018 tante sono le novità normative che hanno riguardato la disciplina del lavoro accessorio.
Si tratta di una tipologia contrattuale pensata per tutelare il lavoratore chiamato a svolgere prestazioni
saltuarie o di tipo episodico, difficilmente riconducibili all’interno delle tipologie contrattuali tipiche del lavoro
subordinato o autonomo e, per questa ragione, spesso collocate al di fuori della legalità. Dopo l’abolizione improvvisa voluta dal Legislatore nel 2017, il lavoro accessorio oggi si sostanzia nella prestazione occasionale (PrestO), regolata da norme più rigide soprattutto in tema di tracciabilità delle prestazioni, reso più flessibile soltanto nel settore agricolo, per gli Enti Locali e le strutture ricettive, che occupano fino a 8 dipendenti. Il committente non può comunque avvalersi di lavoratori con cui abbia in corso altro rapporto, oppure un rapporto cessato da meno di 6 mesi.

Tuttavia, qualora si tratti di attività svolte, personalmente e non abitualmente, da un collaboratore che presti la propria opera al di fuori dell’azienda ed in completa autonomia, è  ancora ammessa la gestione del rapporto in applicazione delle previsioni sancite dall’art. 2222 del Codice civile.

Il valore minimo orario nel voucher è di 9 euro, mentre i contributi previdenziali ed assistenziali sono a carico del committente, nella misura rispettivamente pari al 33% (INPS) e 3,5% (INAIL): il costo totale lordo di un’ora di lavoro è dunque pari a 12 euro.